Non tutti sanno che il tema del consenso informato ai trattamenti sanitari, quello declinato normativamente in Italia dalla L. 219/2017, risalga alla notte dei tempi.

I fondamenti dell’assenso espresso ed esplicito sono molto antichi, atteso che già circa 4.000 anni a.c. i medici sumerici stipulavano contratti con i loro pazienti ricevendo denaro o gravi pene a seconda dell’esito del loro operato. Circa 2000 anni dopo, nel codice di Hammurabi, uno dei primi re di Babilonia, venivano stabilite delle leggi precise che regolavano il rapporto medico-paziente. Nell’antico Egitto le pene applicate ai medici in caso di errore erano molto gravi (così … per dire!) mentre nel mondo greco la figura più importante che deve essere ricordata è quella di Ippocrate di Cos (460-355 a.c.), padre del moderno codice deontologico medico.

Cosa è accaduto quindi nell’arco dei secoli e come siamo giunti al sostanziale e pressocchè quasi totale annullamento dei principi dell’habeas corpus, alla luce del DL 44/21, che ha imposto un obbligo ad un trattamento sanitario, per giunta sperimentale e quindi necessitante di un booster (per usare un termine tecnico caro agli scientisti e fideisti vax) ulteriore di assenso all’adozione del trattamento?

Cari, çà va sans dire, tutto ci riporta al termine “salus populi suprema lex esto” -brocardo ciceroniano, che in verità evidenziava la primazia del bene del popolo, rispetto al diritto del singolo- ed alla “medicina” del periodo nazi fascista, genitrice dei moderni schemi scientisti confezionati e propugnati dai c.d. sperimentatori 2.20: case farmaceutiche e sedicenti virologi da marciapiede mediatico, che l’etica medica non sanno neppure dove stia di casa.

I nipotini di Mengele in questi tre anni hanno dato il meglio di sè, dapprima realizzando un prodotto farmaceutico innovativo, mai sperimentato prima di allora ed in così larga scala (Gen. Figliuolo dixit), non hanno informato alcuno delle potenziali conseguenze nefaste, limitandosi ad un prosaico “ non si conoscono gli effetti nel medio e lungo termine” e si sono pilatescamente manlevati da qualsivoglia responsabilità, facendo sottoscrivere ad ogni Nazione europea ed in primis all’Italia una granitica clausola di salvaguardia del proprio asset.

A questi il personaggio cinematografico conosciuto come il Marchese del Grillo, recitato magistralmente da un magnifico Alberto Sordi, con la sua geniale autoironia, farebbe un baffo: “perchè io sò io e voi non siete un ca….”.

Eppure, esisterebbe addirittura un regolamento UE, il n. 536/2014, entrato in vigore in Italia il 31.01.2022, deputato a regolare le condizioni ed i presupposti del consenso, nel caso di sperimentazione e non vi è dubbio alcuno che il farmaco (anzi il pro farmaco) definito “vaccino anti covid” sia sperimentale, tant’è che persino i “Dottor Jakyll e Mr Hyde” dell’Aifa avevano ammesso la natura sperimentale del prodotto ad mRna ed a vettore virale, quale pure erano Astrazeneca e Johson.

Il regolamento n. 536/2014 chiarisce all’art 3 che : “ una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se: a) i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi…”e “ Disposizioni Generali: 1….a) i benefici previsti, per i soggetti o la salute pubblica, giustificano i rischi e gli inconvenienti….” ed “…h) i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica”.

In sostanza, ciò che il regolamento intende evitare è proprio la verificazione del brocardo latino: “coactus tamen voluit”, che per contro si attaglia in pieno alle categorie obbligate alla vaccinazione fino al 1 novembre del 2022 ed a quella fetta di popolazione che obtorto collo, si era vista in ogni caso costretta all’inoculazione per evitare di dover spendere l’intero stipendio in test molecolari, ai fini di ottenere il green pass.

Per contro ed a dispetto di ogni basilare principio scientifico oltre che etico, il DL 44/21 -entrato in vigore, guarda il caso, in data precedente al regolamento di attuazione 2022/20 del 1 gennaio 2022-   era andato ad elidere il fondamento del principio dell’habeas corpus, che non è altro che l’esplicazione del principio di libertà e autodeterminazione in ogni campo, in special modo quello sanitario.

Piccolo problema: il DL 44/21 esiste ancora, non è stato nè abrogato, nè tampoco revocato, ma semplicemente viene “tenuto in caldo” per tempi che alla scienza(h) targata virostar mainstream parrà matura per un suo ripristino, con buona pace del nostro beneamato consenso…. disinformato.

Ad maiora

VP

Milano, 29 marzo 2023


Preg.mo
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
On. GIORGIA MELONI


Via pec: presidente@pec.governo.it


IL RISCHIO DI CESSIONE DI SOVRANITÀ ALL’OMS ATTRAVERSO LA RIFORMA DEI
REGOLAMENTI SANITARI INTERNAZIONALI E L’ADOZIONE DI UN “TRATTATO PANDEMICO”
I firmatari di questa lettera intendono richiamare l’attenzione del Governo e del Parlamento italiano sui
negoziati attualmente in corso presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riguardanti nel
contempo la revisione dei Regolamenti Sanitari Internazionali (RSI – International Health Regulations, IHR)
e un nuovo accordo internazionale per la prevenzione, preparazione e risposta ad eventuali prossime pandemie
(cui nei circoli più informati si fa riferimento come “Trattato Pandemico” e nei documenti ufficiali come
WHO CA+), entrambi vincolanti per gli Stati Membri, una volta adottati. Allo stato attuale dei negoziati, il
cui stato di avanzamento sarà presentato alla prossima Assemblea Mondiale della Sanità nel mese di maggio
di quest’anno (2023), dove i due processi potrebbero anche subire una accelerazione, le proposte di
emendamento ai RSI e la “bozza zero” del WHO CA+ presentano aspetti critici che prevedono la possibilità
che gli Stati trasferiscano alla OMS parte significativa della loro sovranità sulle scelte di sanità pubblica.
Date queste premesse, mentre si riconosce la necessità di un maggiore coordinamento dell’azione multilaterale
e il ruolo che l’OMS potrebbe e dovrebbe giocare in questo senso come parte del suo mandato, è indispensabile
vedere i rischi inerenti l’adozione di strumenti che vincolerebbero gli Stati alle decisioni di
quell’Organizzazione, che essi formalmente controllano (in quanto organizzazione intergovernativa), ma che,
di fatto, risponde in modo crescente a interessi privati, anche attraverso i cospicui finanziamenti che riceve
come contributi “vincolati” (specified,“earmarked”) da attori non statali.

Finanziata per circa l’80% da contributi volontari, il cui uso è “specificato” – ovvero vincolato – dai donatori
(pubblici e privati), da tempo, di fatto, l’OMS è afflitta da enormi conflitti d’interesse e soggetta più
all’influenza dei donatori che alle decisioni prese dai propri organi di governo (AMS e Comitato Esecutivo,
Executive Board, EB).
Nel suo complesso, il processo in corso è, dunque, un “mostro” che si regge su due gambe, che si muovono
indipendentemente l’una dall’altra e non è affatto chiaro come potranno muoversi in maniera coordinata in
futuro se entrambi gli strumenti in discussione dovessero essere adottati.
Si fa notare, inoltre, che in base alla Costituzione della OMS (art. 21), l’adozione degli emendamenti ai RSI
sarebbe adottata dalla AMS a maggioranza semplice, divenendo poi vincolante per tutti i 194 Stati membri
senza alcun successivo passaggio o coinvolgimento dei poteri legislativi degli Stati, salvo la possibilità che
singoli Stati membri li respingano espressamente nei termini prescritti (art. 22).
Invece, sempre in base alla Costituzione dell’OMS (art. 19), per essere adottato, il WHO CA+ (“Trattato
pandemico”) dovrà essere approvato dall’AMS con maggioranza qualificata di 2/3, entrando in vigore solo
dopo la ratifica (e quindi approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi) da parte di un numero
prestabilito (30 secondo quanto previsto dalla “bozza zero”) di Paesi membri, divenendo, poi, vincolante solo
per gli Stati Membri che l’abbiano ratificato.
Il processo di riforma dei RSI (l’edizione attualmente in vigore è del 2005) – richiesto dall’AMS nel maggio
del 2022, considerando insufficiente la sua applicazione nell’affrontare la pandemia di Covid-19 – è affidato
ad un gruppo di lavoro WGIHR, che finora ha ricevuto da 16 paesi più di 300 proposte di emendamenti,
attualmente allo studio.
Alcuni degli emendamenti proposti attribuirebbero, a giudizio di molti e dei firmatari di questa lettera,
eccessivi poteri alla OMS e al suo Direttore Generale; a mo’ d’esempio ne citiamo, diseguito alcuni:
Art. 1 Definizioni.
L’emendamento cancella per due volte i termini “non vincolanti”, oggi riferiti alle raccomandazioni OMS, sia
“temporanee” che “permanenti”, che diventerebbero dunque obbligatorie. A puro titolo di esempio del
possibile assoggettamento degli Stati alle“raccomandazioni” OMS, si cita la proposta di un nuovo articolo
(13A) per cui gli Stati “si impegnano a seguire le raccomandazioni (n.d.r.: vincolanti!) dell’OMS nella loro
risposta sanitaria” a emergenze, definite come situazioni che il DG OMS ritiene abbiano il potenziale di

causare problemi sanitari oltre i confini. Così come l’obbligo che gli Stati assumerebbero di aumentare – a
richiesta dell’OMS – la produzione di prodotti sanitari (inclusi “farmaci, vaccini, dispositivi medici,
diagnostici, prodotti di assistenza, terapie basate su cellule e geni e altre tecnologie sanitarie”,
emendamento all’art. 1) e di “assicurare che i fabbricanti sul loro territorio forniscano le richieste quantità di
prodotti all’OMS e ad altri Stati secondo le istruzioni dell’OMS”.
Art. 2. Scopo e proposito dei RSI.
«… prevenire, proteggere, preparare… una risposta di sanità pubblica alla diffusione internazionale delle
malattie…» che, in base all’emendamento proposto, non sarebbe più “ristretta ai rischi di salute pubblica” ma
estesa «a tutti i rischi con potenziale impattosulla salute pubblica…».
Ciò introduce termini estremamente ampi, che consentono al DG OMS e al suo staff delegato di formulare
raccomandazioni vincolanti su moltissimi aspetti della vita delle società, dato che la salute, secondo l’OMS,
si riferisce al “completo benessere fisico, mentale e sociale”.
Art. 3. Principi.
Preoccupano emendamenti che cancellerebbero, tra i principi dei RSI, “la dignità, i diritti umani e le
fondamentali libertà delle persone”, coerenti con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR),
sottoscritta da tutti i paesi delle Nazioni Unite, sostituendoli con generici principi di “equità, inclusività,
coerenza” non meglio definiti.
Art. 13A. L’OMS guida la risposta internazionale di salute pubblica.
In sostanza, l’emendamento aggiunge un nuovo articolo che chiede agli Stati di seguire le raccomandazioni
dell’OMS (che diverrebbero vincolanti) in emergenze di sanità pubblica che destano preoccupazione
internazionale (PHEIC), dichiarate a discrezione di un DG soggetto non solo alle influenze particolari di alcuni
Stati, ma anche, e soprattutto, di finanziatori privati. Dunque, quelle “raccomandazioni” determinerebbero le
scelte e le politiche dei Paesi riguardo, ad esempio, farmaci, vaccini, test e altri dispositivi.
Art. 44. Collaborazione ed assistenza.
Punta ad accrescere il controllo sull’informazione: l’OMS e gli Stati si impegnerebbero a collaborare per
«contrastare la disseminazione di informazione falsa e inaffidabile su eventi di salute pubblica nei media, nelle
reti sociali e con altre modalità», attribuendosi il diritto di censura, già esercitato nel corso della pandemia

anche attraverso accordi dell’OMS con le maggiori piattaforme e reti sociali. Un preoccupante impegno degli
Stati al controllo dell’informazione viene previsto anche dall’art. 17 della “bozza zero” dell’accordo
pandemico WHO CA+, il cui negoziato è affidato a un Organo Intergovernativo di negoziato
(Intergovernmental Negotiating Body, INB), anch’esso istituito dall’AMS nel maggio 2022, che ha
attualmente allo studio la menzionata “Bozza Zero”.
L’art. 17, infatti, propone di “rafforzare l’alfabetizzazione in materia di pandemia e sanità pubblica”, ma
“incoraggia” gli Stati membri dell’OMS a farlo anche “gestendo le infodemieattraverso canali efficaci,
compresi i social media”, prestando maggiore attenzione alla “disinformazione” sui social, media e organi di
comunicazione in genere, “per contrastare notizie false, fuorvianti, cattiva informazione o disinformazione
(…tackle false, misleading, misinformation or disinformation…)”. Il rischio è quello di condurre, come già
sperimentato, a un pensiero unico, con conseguente censura di ogni critica o pensiero diverso; il che apre
inquietanti scenari futuri.
Facciamo notare che anche diverse organizzazioni della società civile hanno espresso preoccupazioni diverse
sul processo di riforma in atto tramite i due strumenti menzionati.
Amnesty international, il Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Human
Rights Watch (HRW) e l’International Commission of Jurists (ICJ) hanno presentato espressa e seria
preoccupazione per la tutela dei diritti umani che non trovano adeguato riscontro nei negoziati in corso intorno
al trattato pandemico e chiedono all’Intergovernmental Negotiating Body (INB) di rivedere
urgentemente le disposizioni e gli emendamenti in atto. 1
Altre organizzazioni hanno sottolineato che “la bozza zero [del futuro Trattato, NdR] non fornisce
salvaguardie che sono fondamentali per definire gli standard di responsabilità e gli strumenti di monitoraggio
rispetto al ruolo del settore privato”. È rischioso, sottolineano, tentare di invitare il settore privato al tavolo
per aiutare il mondo a prevenire, prepararsi e rispondere alle future pandemie “considerando come la crisi del
COVID-19 sia stata usata dagli attori privati per tenere in ostaggio i diritti alla salute delle persone per
espandere i profitti, accaparrarsi le proprietà intellettuali e monopolizzare i mercati”. 2
In sintesi, richiamiamo l’attenzione sul processo di adozione di due strumenti che non potranno coesistere, ma
che al momento sono negoziati su due percorsi paralleli, anche a discapito della necessaria trasparenza, nonché
generando una certa confusione nei media. Certamente, il pericolo di cessione di parte della sovranità

nazionale all’OMS esiste se alcuni passaggi non verranno adeguatamente corretti nello spirito e nella
lettera. Non verrebbero più tutelati gli interessi nazionali.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha il mandato di coordinare e dirigere l’attività di sanità
internazionale, e la sua costituzione l’ha dotata dei poteri necessari per farlo, ma la deriva che
1 https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/6478/2023/en/
2 https://drive.google.com/file/d/1QJjsmU2XKutHJknSPGkd7Mrdm_suYc-E/view
l’OMS ha subito, con il crescente finanziamento dei privati e la progressiva “cattura del regolatore” da parte
di quelli, suggerisce estrema cautela nel dotare il suo segretariato e il suo DG di poteri aggiuntivi. Il DG
dell’OMS nella conferenza stampa del 23 marzo, si è detto aperto al dialogo sul tema degli strumenti in
discussione.
Saremmo certamente in grado di raccogliere l’invito e discuterne apertamente, ricorrendo a esperti senza
conflitti d’interesse con cui collaboriamo e che ci hanno aiutato in questi anni a contrastare una narrativa
ufficiale dimostratasi fallace.
Invitiamo Lei, auspicando anche che voglia farsene portavoce nelle sedi europee ed internazionali appropriate,
a seguire con attenzione gli sviluppi dei negoziati descritti, nell’interesse degli italiani, degli europei e dei
popoli del mondo intero.
Le chiediamo di difendere la sovranità del nostro Paese e il diritto dei suoi cittadini a non subire ulteriori
violazioni dei loro diritti fondamentali.
Grati in ogni caso per la Sua cortese attenzione porgiamo deferenti ossequi.
Dott.ssa Laura Teodori – Già Dirigente Ricerca ENEA e Prof. Eduardo Missoni

ARBITRIUM Vicepresidente Avv. Manola Bozzelli e Vice Presidente Avv. Valeria Panetta
LA GENESI Origine Formazione Diritto, Presidente Marina Assandri
CORVELVA
FILO DI ARIANNA Portavoce Luciana Beccaria
COORDINAMENTO COMITATI GUARITI portavoce Avv. Jenny Lopresti
ACU MARCHE Vicepresidente Dott.ssa Beatrice Marinelli, specializzata in
Discipline Economiche e Sociali
IMMUNI PER SEMPRE Presidente Avv. Jenny Lopresti
OSA Presidente Dr. Gianluca Salvatori
COORDINAMENTO 15 OTTOBRE Segretario M.llo CC Marco Billeci
DIRITTI UMANI E SALUTE Presidente Avv. Stefano Galeani
NAL – NOI AVVOCATI PER LA LIBERTA’ Presidente Avv. Massimo Baglieri
OSSERVATORIO DELLA SALUTE
IDU, Presidente Giuseppa Maria Pace
Dr.ssa Alessandra Chiavegatti – Magistrato
Avv. Lina Manuali
Dr.ssa Patrizia Gentilini – medico
Dr.ssa Irene Zacchei – Biologa
Avv. Barbara Costa

Avv. Annalisa Carnesecchi
Dr. Mariano De Mattia – Infermiere
Dr. Alberto Dallari – Neurologo geriatrico
Avv. Jenny Lopresti
Avv. Filippo Lattanzio
Dr. Giovanni Di Claudio –Dirigente Biologo – Patologia Clinica
Dr.ssa Tiziana Gagliardi – Medico Medicina Generale
Avv. Valeria Panetta
Avv. Manola Bozzelli
Avv. Francesco Golinelli
Dr. Sandro Sanvenero
Dr. Giorgio Minasi – Medico Legale
Avv. Fabrizia Vaccarella
Avv. Francesca Ceccatelli
Dr.ssa Francesca Zingoni – Medico 118
Dr.ssa Bruna Maccarrone Psicologa e Psicoterapeuta
Avv. Elisa Bastianello
Avv. Stefano Galeani
Dr. Fabrizio Salvucci
Avv. Clementina Baroni
Dr.ssa Maria Antonietta Balzola

Carmen Amadio – Infermiera
Elisa Tognocchi – Psicologa-educatrice-ipnologa
M.llo CC Marco Billeci
Avv. Claudio Cuzzini
Avv. Paola Soragni
Dr. Gianluca Salvatori
Avv. Rita Fontanesi
Avv. Paola Orlandi
Dott. Paolo Fangucci – Odontoiatra
Avv. Francesco Caronia
Avv. Massimo Baglieri
Avv. Sabina Bargagna
Avv. Monica Consalvi
Avv. Irene Della Rocca
De. Irene Zacchei – Biologa
Flaviana Sala – commessa,
Sileno Zanoni – operaio
Francesca Appolloni – Dipendente Pubblica Amministrazione
Stefano Venturi – imprenditore
Ornella Fedi – casalinga.

Immagino conosciate tutti la locuzione latina, di ciceroniana memoria: “salus populi suprema lex esto”.
Cosa intendeva Cicerone, coniando l’anzi detta massima? Il benessere del popolo (della collettività) in primis; in secundis, giunge quello dell’individuo, che soccombe davanti al bene superiore del popolo.
Trascorsero i secoli e la massima tornò in auge durante il medioevo, quando le pandemie di lebbra e peste flagellarono interi territori, conducendo alla morte di migliaia di persone.
In quel periodo, l’unico mezzo che i governanti dell’epoca individuarono ai fini di contenere il flagello mortale fu il controllo capillare della popolazione e del singolo individuo, che anche in quel caso finì per soccombere davanti al bene supremo: la salute collettiva.
I governanti si resero tuttavia conto di quanto fosse più semplice imporre regole autoritarie e restrittive sulla popolazione, che ai fini di vedere debellato il male pestifero, si sottomettevano – obtorto collo- più facilmente.
Divenne semplice da quel momento in poi ed a fasi (secolari) alterne, imporre un sistema governativo totalitario, basato sulla c.d. “medicalizzazione” della società e che nel corso del secolo XX condusse uno dei massimi filosofi dell’epoca Paul Michelle Foucault a coniare il termine “somatocrazia”, la crasi fra due termini semantici molto diversi: somatico e democrazia, lo Stato che si prende cura del cittadino attraverso la cura maniacale del corpo e del benessere fisico.
Foucault non intendeva tessere le lodi di quel sistema di governo, anzi, lo riteneva foriero e prossimo ad una crisi (biopolitica), determinata sostanzialmente dalla discrepanza, che sussisteva fra scientificità (conduzione di esperimenti, che possono rivelarsi pericolosi) ed efficacia della medicina, che in virtù della sua esasperata empiricità, può condurre alla distruzione dell’ecosistema dell’intera specie umana.
In sostanza, potremmo affermare senza tema di smentita che, quanto sta oggi emergendo dalle carte delle inchieste di Bergamo, non è altro che la prova plastica dell’esito infausto degli aberranti esperimenti eseguiti maldestramente sulla pelle della popolazione.
Ergo, direte voi, ora lo Stato si accorgerà dell’errore commesso e si fermerà, ritenendo che vani sono stati i tentativi di una medicalizzazione della popolazione italiana, tentata a colpi di spot vaccinali insensati e inefficaci.
Ed invece, pure questa volta, i governi “totalitari” 2.20 si confermano per quel ritorno al passato e specificatamente ad un medioevo della coscienza e della pratica scientifica, laddove con il piano vaccinale 2023-2025 emesso il 21.02.2023, sostengono con forza il primato dei vaccini sopra ogni possibile scelta terapeutica autonoma da parte del cittadino.
Il Ministero della Salute si spinge oltre, affermando la centralità statale delle decisioni strategiche riguardo i piani d’azione, in ogni caso ispirati all’EVAP (piano d’azione Europeo per le vaccinazione 2015-2020), a sua volta piegato a logiche globaliste, dettate dall’OMS.
E, tenetevi forti, partendo dall’apodittico e non provato assunto che ogni vaccino, purchè sia definito tale, sia etico ed efficace, il nostro Governo a trazione “OMSeniana” promuove e caldeggia le politiche vaccinali sui minori, esortando campagne di comunicazione “… adatte all’età, da parte delle istituzioni e dei medici, evidenziando l’importanza dell’informazione attraverso azioni di sensibilizzazione e di educazione rivolte ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti, con attivazione di specifiche iniziative della scuola…”.
Cosa accade al minore, a cui la scuola, i compagni/amici, il medico, il prete hanno letteralmente “lavato la testa”, convincendolo che è bene vaccinarsi? Semplice, çà va sans dire, in base al piano vaccinale: “ … Nel caso in cui il genitore o comunque il legale rappresentante della persona minore di età, non acconsenta alla vaccinazione ed il medico la ritenga appropriata e necessaria, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare competente su ricorso diretto del genitore o del medico”.
Non so se si sia compresa a fondo la portata distopica e dispotica del passaggio che avete appena letto, cari lettori: i vostri figli non sono più vostri, voi li avete solo messi al mondo, ma sarà lo Stato ed il governo a gestirli ed a decidere del loro “bene” (?).
Il piano è peraltro pregno di altri poco simpatici passaggi, che riguardano la gestione dell’intera procedura di vaccinazione, la preparazione ad hoc (ovvero l’obnubilamento) dei medici e gli effetti avversi, considerati “minimi” e risibili a prescindere.
E torniamo alla massima ciceroniana in incipit: “salus populi suprema lex esto”, ovvero con il Diritto ci hanno tolto ogni diritto (sic!).
 
Ad maiora…
Avv. Valeria Panetta

La Corte Costituzionale, nell’esplicitare il ragionamento logico giuridico, che ha condotto alle tre sentenze della discordia, in ordine al noto tema c.d. vaccinale, è giunta al seguente sostanziale sillogismo, che non è altro che una lapalissiana petitio principii:

1) la Scienza sostiene la sicurezza ed efficacia del prodotto c.d. “vaccino” anti covid-19;

2) il vaccino anti covid previene la malattia grave ed in larga parte anche l’infezione;

3) il vaccino anti covid19 è “buono e giusto” e va somministrato a chiunque.

Avrò modo di approfondire in prosieguo i passaggi fondamentali della sentenza n. 14, che esplicano la deduzione sinteticamente anzi accennata, cui è giunta la Corte.

Eppure, se malgrado le opposte evidenze scientifiche la Consulta è giunta a conclusione dissonante -e che naturalmente si suppone frutto di ignoranza e in nessun caso di “mala fede”- la ragione risiede placidamente sulla scorrettezza delle premesse, che hanno condotto a quel ragionamento.

In buona sostanza ed in parole semplici, una formula matematica mal compresa ed applicata in senso distorto, condurrà ad un risultato errato, o meglio, se il docente insegna un concetto assiomatico in senso difforme dal significato originario e dallo sviluppo che quell’assioma ha poi subito nella pratica empirica, lo studente naturalmente non imparerà la regola in senso corretto ed è ciò che è accaduto alla Consulta.

Vediamo di chiarire ora i passaggi (il)logici che il giudice delle leggi ha adottato per giungere alla conclusione che il prodotto vaccinale sia risultato coerente e valido per la finalità che il governo, in veste di legislatore, nel partorire il DL 44/21, si era prefissato:

 “…il sindacato richiesto a questa Corte presuppone di verificare se il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un’area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.

10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall’AIFA, dall’ISS, dal Segretariato generale del Ministero della salute, dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall’Avvocatura generale dello Stato in allegato all’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.

10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell’AIFA, dell’ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l’iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell’ISS sopra menzionata, pagina 2).

Come attestato più dettagliatamente dall’AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell’AIFA sopra menzionata, pagina 9)….”

“… l’Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz’altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell’AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall’AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell’efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell’AIFA)….”

 “…Sull’efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l’ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2….. L’ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l’efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l’elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell’ISS)….”

 “…. l’AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l’Agenzia attesta l’assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell’AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell’AIFA). Alla base della segnalazione dell’evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25

della nota dell’AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell’AIFA)….”

 “… Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l’ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell’ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l’EMA, fino all’inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell’ISS)….”

 “…il Segretariato generale del Ministero della salute attesta con nettezza il significativo impatto della campagna vaccinale sulla circolazione del SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari: «a seguito dell’avvio della campagna vaccinale c’è stata una netta riduzione della percentuale dei casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione: a fine dicembre 2020 la percentuale dei casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione si attestava a circa il 6%, mentre a fine febbraio 2021, in concomitanza con il completamento del ciclo vaccinale e il conseguente sviluppo dell’immunità, risultava poco al di sopra dell’1,5%» (pagina 28 della nota del Segretariato generale del Ministero della salute)….”

“…D’altronde, come segnalato anche dall’ISS nella sopra citata nota, «[l]e infezioni tra gli operatori sanitari hanno un impatto negativo sulla salute individuale e collettiva sia direttamente che indirettamente.

Infatti non solo l’operatore sanitario può a sua volta trasmettere l’infezione più facilmente a pazienti tra cui soggetti fragili ad alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia ma, indirettamente, le procedure di isolamento e quarantena che si renderebbero necessarie a seguito di un’eventuale infezione possono provocare danno al sistema sanitario nazionale in termini di garanzia e continuità nell’erogazione delle cure» (pagina 5 della nota ISS). Con ciò, peraltro, evidenziando, ancora una volta, la possibile ricaduta in termini di rischio di interruzione del servizio sanitario….”

Riportare testualmente alcuni stralci della decisione della Consulta è esercizio gravoso, che si è reso necessario proprio ad evidenziare la portata distopica del ragionamento distorto, operato dal giudice delle leggi.

Come avete avuto modo di leggere, non mancano passaggi in cui la Consulta non penda dalle labbra di AIFA, Ministero della Salute ed ISS, eletti quali “autorità di settore”, che decretano quale sia il “dato medico scientifico” da applicare.

Ma cosa accade se i metaforici “docenti”, AIFA, ISS e Comitati Tecnici del Ministero della Salute, si fossero sbagliati e i dati medico scientifici non fossero stati raccolti in modo coerente  e verosimile?

Sul tema, nulla quaestio: la Consulta non si è minimamente posta il fondamentale e pregnante quesito, dando per presupposto -quasi fosse un dogma- che quelle istituzioni nazionali, che a loro volta dipendono strettamente dagli omologhi sovranazionali e nella specie europei, siano infallibili.

 Eppure di errori marchiani ne sono stati commessi ed altresì di diversa misura e gravità.

In sostanza i “docenti” AIFA ed ISS dovrebbero tornare sui banchi di scuola, anzichè insegnare alla magistratura di ogni ordine e grado un concetto distopico, che ha prodotto un risultato (matematico) dispotico: la legittimità di una norma, che coarta la volontà dei popoli e conduce ad una susseguente aberratio giuridica, l’habeas corpus, la violabilità del corpo !

Ed allora, proviamo ad elencare -senza pretesa di esaustività, ma solo a grandi linee- gli “orrori”, perpetrati dalla Consulta, che in alcuni stralci pare aver addirittura superato i tecnici, da cui avrebbe tratto le inferenze giuridiche, creando essa stessa nozioni del tutto singolari e nuove nel panorama scientifico dell’epoca post pandemica.

 Ex multis, mi ha colpito in particolar modo il seguente passaggio, anzi evidenziato: “ …non solo l’operatore sanitario può a sua volta trasmettere l’infezione più facilmente a pazienti tra cui soggetti fragili ad alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia ma, indirettamente, le procedure di isolamento e quarantena che si renderebbero necessarie a seguito di un’eventuale infezione possono provocare danno al sistema sanitario nazionale in termini di garanzia e continuità nell’erogazione delle cure» (pagina 5 della nota ISS). Con ciò, peraltro, evidenziando, ancora una volta, la possibile ricaduta in termini di rischio di interruzione del servizio sanitario”, laddove il giudice delle leggi vorrebbe sostenere un assunto fantasioso, ovvero che i vaccinati non si infettino e non siano contagiosi. Per contro, che i vaccinati potessero infettarsi e contagiare, a loro volta, non solo era noto ai tempi dell’emanazione del DL 127/21 (introduzione green pass), ma era stato addirittura rimarcato dal Min. della Salute in una nota, in cui dichiarava “…tassativamente falsa (cd fake new) l’affermazione secondo cui “Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l’infezione agli altri” (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp).

 La prova plastica della possibilità che il vaccinato si infetti ed infetti si è avuta, peraltro, grazie alle dichiarazioni della delegata della Pfzer, Janine Small, che convocata in sostituzione del CEO della casa farmaceutica, Albert Bourla, nella sede europea, in data 16.10.2022, candidamente confessava i mancati test di sperimentazione del farmaco per la prevenzione dell’infezione, giacchè la Pfizer era stata incaricata di procedere alla “velocità della scienza”.

Una velocità che senza tema di smentita non corrisponde alla rapidità di connessione logico-neuronale da parte dei giudici della Consulta, affatto avvezzi alla comprensione di simili temi e del tutto acriticamente azzerbinati sulle posizioni della c.d. scienza dogmatica, che non costituisce altro che un ossimoro, giacchè la scienza DEVE essere continuo esercizio del dubbio e del confronto dialettico di pareri tecnici, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione e della dignità della persona umana.

 Altro passaggio della Consulta, che sconforta e lascia francamente perplessi ed increduli, è il seguente: “ I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell’ISS)…”.

Orbene, in primis, si continua a compiere sempre lo stesso errore: non può sussistere allo stato attuale un vaccino anti sars-cov-2; al massimo esisterà -come si legge sui foglietti illustrativi- un prodotto che possa prevenire la malattia grave da covid-19.

I termini sars-cov2 e covid19 non sono affatto interscambiabili: il primo delinea la matrice della malattia, ovvero il virus; il secondo indica, per contro,  il prodotto del contagio, da cui scaturisce la malattia covid-19, per l’appunto.

L’errore cui incorre la Corte non è di poco conto, giacchè l’obbligo vaccinale ex DL 44/21 nella mente del legislatore avrebbe dovuto eziologicamente dipendere dalla capacità di prevenzione del virus da parte del prodotto vaccinale, ma ciò non esiste in natura, come anzi dedotto: il vaccino, quantunque somministrato al 100% della popolazione, mai servirà a prevenire i contagi, in quanto anche i soggetti vaccinati possono infettarsi, ammalarsi e contagiare soggetti vaccinati e non. Con buona pace di coloro che affermano con convinzione che i vaccini in generale non potranno mai compiere il loro “dovere” al 100%, figurarsi i “nostri elisir”, che non prevengono neppure all’1% l’infezione e la malattia.

Ergo, la domanda sorge spontanea: a quale pro obbligare ad una terapia, che non ha alcuna funzione, se non quella (forse) di prevenire la malattia grave da covid-19 e per giunta con dubbi risultati, attesi i decessi altresì fra i vaccinati ?

Nei primi mesi del corrente anno, la Commissione Medico Scientifica Indipendente ( denominata pure CMSI), diretta dal Dott. Donzelli, ha esposto graficamente, unitamente al rapporto n. 5, lo “stato dell’arte” attuale:

In sostanza ed a seguito proprio della valutazione dei dati ISS ed AIFA, la CMSI ha verificato un dato sconvolgente per gli addetti ai lavori ed ovvero, l’incidenza dei vaccini nella contrazione dell’infezione da sars-cov2: “…tassi di diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 maggiori rispetto ai non vaccinati. I bambini di 5-11 anni si infettano il 45% in più; con booster i giovani- adulti 12-39 anni il 44% in più, gli adulti 40-59 anni il 67% più dei non vaccinati. Anche gli anziani fino a 79 anni si infettano di più…

Molti continuano a parlare di efficacia (ancorchè parziale) dei vaccini nel prevenire l’infezione da Sars Cov-2 con effetti utili alla comunità, ma i dati dell’Istituto Superiore della Sanità /ISS raccontano altro….” .

I dati ISS, da cui sono tratti i rilievi della CMSI, possono essere esaminati, analizzando il report emesso dall’Istituto Superiore della Sanità il 24.02.2023: “impatto della vaccinazione e della pregressa diagnosi sul rischio di malattia grave associata a Sars-CoV-2”, tab. A1, A2, A3, A4, A5 e A6 (https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID-19_Report+analisi+del+rischio+-+24022023.pdf/0e8941a8-4cf7-c118-2903-b991619b5773?t=1677489594448 )

Detto report è successivo alla decisione della Consulta, ergo, non è chi non veda come ai giudici della Corte Costituzionale siano stati esibiti, delle due l’una: dati evidentemente inveritieri o assai edulcorati.

A voi l’ardua sentenza, attesa l’opacità di quella emessa dalla Corte Costituzionale.

Ulteriore e lapalissiano tasto dolente delle argomentazioni adottate dalla Consulta pare essere la questione dei trials clinici (farmacodinamica; farmacocinetica, cancerogenicità) e del monitoraggio (c.d. follow up, in gergo tecnico) dei c.d. vaccini, giacchè e come oramai noto  pure al quisque de populo, la tecnica della farmacovigilanza attiva non è stata in alcun modo caldeggiata e praticata: gli effetti avversi sono grandemente sminuiti e sottovalutati, considerando che l’OMS applica un algoritmo insensato ed improvvido (14 gg. entro l’inoculazione della dose) ai fini di ottenere l’evidenza del nesso causale fra inoculazione e danno. A ciò si aggiunga che segnalare un effetto avverso ad AIFA è opera che non riesce neppure ai realizzatori del programma, per quanto è farraginosa e complessa la procedura di comunicazione dei dati e naturalmente tale circostanza produce un effetto deflattivo delle segnalazioni.

In sostanza, è stato evidenziato che solo l’1% dei danneggiati da vaccino ha segnalato e segnala tuttora agli organi competenti quanto è accaduto sulla loro pelle e ciò nonostante gli effetti avversi conclamati a livello mondiale sono numerosissimi e di tutte le specie (dalla contrazione della malattia da covid-19 alle peri/miocarditi, patologie autoimmuni, cardiovascolari, neurodegenerative, cancri e tumori dall’ingravescenza rapidissima, perdita del feto nelle donne gravide, in cui la sperimentazione del farmaco non è stata neppure conclusa: https://www.lindipendente.online/2023/02/28/pfizer-rivela-i-vaccini-sulle-donne-in-gravidanza-approvati-senza-sperimentazione/).

 Lungi dall’essere stati sperimentati, pertanto, i c.d. vaccini anti covid-19  (che secondo l’errata considerazione della Consulta prevengono il virus) non sono neppure qualificabili tali e ciò per un duplice, sostanziale motivo giuridico e scientifico:

1) la Direttiva comunitaria n. 83/2001 non contempla fra le terapie geniche, fra cui si annovera il c.d. prodotto ad mRna (contenente un acido ribonucleico), i vaccini contro le malattie infettive (all. 1, parte IV della direttiva CE 83-2001, pag. 165);

2) il c.d. vaccino ad mRna non contiene l’antigene o il patogeno, neppure in forma attenuata o morta.

 Semmai si potrebbe affermare che il c.d. vaccino anti covid, il quale – lo si ribadisce- non previene alcunchè giunti a questo punto ed anzi alimenta patologie, costituisca un pro farmaco, come ben esplicato dal Prof. Cosentino ( in https://www.mdpi.com/1422-0067/23/18/10881 ), giacchè contiene una sorta di stringa di informazioni ed istruzioni, che insegnano alla cellula come produrre l’antigene, sotto forma di proteina Spike.

Di talchè, non si pone in dubbio che, contrariamente agli assunti della Consulta, l’autorizzazione all’immissione in commercio di detti prodotti -condizionata al versamento, mai verificatosi, di studi intermedi e relazioni periodiche (PSUR)- non abbia ragione d’essere e i c.d. vaccini non avrebbero potuto essere approvati in via definitiva, come accaduto per Spikevax (ModeRna) e Comirnaty (Pfizer-Biontech) (vedasi all’uopo l’approfondimento sul blog dell’associazione Arbitrium “I benefici non superano i rischi” arbitrium.org).

 In sostanza ed a chiusa di questo lungo libello, non è chi non veda come siano stati del tutto appiattiti e compressi in modo pervasivo i principi della DIGNITA’ umana e della libertà di autodeterminazione sanitaria, che pure l’art. 32 della Cost. enucleava in senso convincente e preminente sull’interesse collettivo, in capo alla generalità della popolazione italiana.

Ed ogniqualvolta torno su questi argomenti, non posso non ricordare quanto i nostri Padri Costituenti ci abbiano lasciato in eredità morale e che, quantomeno per onestà intellettuale, i giudici delle leggi avrebbero dovuto seguire come un faro nella nebbia cognitiva e coscienziale di questo tristo evo: la Carta Costituzionale, quell’ideale luogo -oramai metaforico e neppure appartenente al moderno metaverso- in cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Legge, senza alcuna distinzione di credo religioso, politico e …. sanitario !

Ad maiora….

Avv. Valeria Panetta

Potrebbe essere il titolo di una delle saghe de ‘ Il Signore degli Anelli’ e giacchè con un sostanziosa dose di immodestia, definisco cosi, da tempo immemore, il presidente della Fnomceo, credo che il titolo ideato calzi a pennello per la storia punto strappalacrime della nuova EROina della storia piddina.

Sarebbe forse il caso di definirla piddiota, tuttavia, attesa l’imbarazzante farsa delle primarie, che guarda il caso ha prodotto la nuova segretari* “de lorartri”.

Onde evitare di essere accusata di praticare il body shaming da qualche scemin’ nostrano, soprassiedo dal fare una disamina esteriore della nostra…anzi loro segretari*. Mi permetto solo di rilevare che la forma è sostanza in tanti ambienti pure istituzionali e la piddina non si erge a paladina della moda, né tantomeno ed a fortiori dell’estetica ed anzi, piace al mondo dem proprio perché fluyd quanto basta: “mi piace l’omo, ma ora ho una hompagna …” dice la Schlein.

Il sorriso, tuttavia, è tale e quale a quello “intelligente” del papà delle ‘sardine’, quel favoloso gruppetto di pescetti poco neurologicamente dotati e buoni per fare da esca ai tonni italioti, stanchi degli apparenti giochetti al massacro dei partitelli politici. 

Una volta fagocitati dalle urne di quell’epoca le sardine sono sparite in un battibaleno, così come erano comparse, ma intanto buona parte della dissidenza era stata messa a tacere.

Direte voi: ma a parte l’aspetto esteriore non particolarmente provocante, sarà attrattiva per ciò che declama e si augura per la Polis italica?

Mah! 🤐

La sciura è assai ricca, almeno così si dice, ma di idee poche e ben confuse: cosa vuole il Piddì della nuova eroina gender? 

‘Vogliamo parità di genere e rispetto per chi è degenere! ‘ urla la Schlein e  giù di botte (metaforiche) agli etero.

‘Pretendiamo sicurezza sanitaria grazie ai vaxxini’ e sotto ai ‘disordinati novacse’ che non piacciano affatto al mentore sorosiano d’oltreoceano.

“Uguali diritti per lavoratori e datori di lavoro”…noto.un sussulto del lettore a questa frase, l’avrà detta la nostra guerrigliera dei diritti dei kompagni? Macché! Magari l’avesse profferita la segretari*,  che non ha lavorato un giorno in vita sua. 

L’accezione di ‘Diritto’, secondo la Schlein è prosaicamente contraria a quella del lemma “rovescio”, con buona pace degli studi in giurisprudenza, che non ho compreso bene se abbia mai concluso. 

Una volta, mi dissero che con il Diritto ci avrebbero tolto tutti i diritti e non si sbagliavano affatto: costoro (politici e politicanti vari) hanno solo a cuore lo scranno istituzionale, sul quale siedono quasi obbligati da chi li muove quali pedine di un gioco al massacro, praticato sulla pelle della popolazione….

Fin quando il Popolo smetterà di giocare ed allora la compagnia dell’anello schleineiana si sgretolerà come quel fiabesco castello  costruito sulla sabbia.

E le sardine? Torneranno a respirare in mare, se nel frattempo non le avranno trasformate “geneticamente ” 😏😉

Ad maiora…

VP

Michel Foucault, nell’ambito delle sue ricerche sulla biopolitica, definiva “somatocrazia moderna” (M. Foucault, 1976, Crisi della medicina o crisi dell’antimedicina?, in Archivio Foucault 2. Interventi, colloqui, interviste. 1971-1977, pp. 202-219)[1]. l’idea di “un regime per il quale una delle finalità dell’intervento statale è la cura del corpo, la salute fisica, la relazione tra la malattia e la salute” (ivi, p. 205). Più in particolare, secondo Foucault, la somatocrazia indica l’investimento nel campo sociale da parte del sapere medico, evidenziando un’osmosi tra medicina, politica ed economia che riguarda un doppio versante: la salute del corpo come fattore essenziale per la conservazione e l’accrescimento della forza lavoro e la salute del corpo come fattore di mercato.

Non è chi non veda come tale legame sia stato reciso di netto, durante l’ultimo triennio (augurandoci non divenga un lustro), giacchè pare di lapalissiana evidenza che l’intervento statale abbia adottato quale finalità apparente la tutela del benessere psicofisico del cittadino, elidendo tuttavia, anzi calpestando in toto il diritto al lavoro, che costituisce il cardine della nostra Repubblica e relegandolo nel dimenticatoio della Storia democratica del nostro ex bel Paese.

In nessuna scelta strategica, il regime sanitario in atto -fotografia in bianco e nero di un triste Stato etico- ha avuto riguardo per la protezione del Diritto al Lavoro (ex multis, art. 1 della Costituzione), nè tantomeno si è prodigato per la tutela del cittadino, a cui -una volta strappato l’impiego sotto il ricatto di un TSO- si potrebbe affermare senza tema di smentita, gli si sia tolta ragione e finalità dell’esistenza.

Le misure draconiane, adottate nel biennio 2020-2022 e di cui ancora oggi subiamo i pessimi influssi, hanno certamente condotto all’appassimento di ogni velleità d crescita economica, sia essa definibile individuale oppure collettiva e dulcis in fundo, è dato notorio non abbiano neppure condotto all’apparente esito sperato: la prevenzione di una malattia dalle dubbie origini e dalle più che dubbie cure (a partire dal paracetamolo ed attesa “vigile”).

La tirannide sanitaria italiana, fra le più oppressive a livello mondiale, non ha risparmiato neppure le giovani generazioni, assurte al ruolo di vittime sacrificali sull’altare di uno scientismo dogmatico, che si prefiggeva quale principale fine la protezione degli anziani, salvo farli poi perire all’interno di rsa, alla cui porta di ingresso, potremmo sospettare fosse stato affisso il seguente cartello: “le terapie vaccinali rendono liberi”, riportandoci con la memoria agli orrori dei lager nazisti.

Ed infine è giunta la Consulta a scagliare l’ultimo dardo crudele, che pendeva come spada di Damocle sulle teste di milioni di italiani: il trattamento sanitario, a mezzo lo strumento c.d. vaccinale, non solo era possibile giuridicamente, secondo gli indecorosi assunti dell’odierno giudice delle leggi, ma addirittura necessario eticamente. Seppure esso conduca a spezzare vite e quantunque fossero le vite di tutti gli inoculati? Mi verrebbe da formulare codesto quesito di giustizia (divina, però, che su questa terra italica la Dea Giustizia pare latitare).

Ed allora, a chiusa delle sconfortate riflessioni che precedono, tornano in mente come un faro in questa nebbia, diffusasi nel basso (in ogni sua accezione) periodo repubblicano italiano, le alte parole dei Padri Costituenti, espresse durante i lavori prodromici alla redazione della Carta Costituzionale e tratte dal verbale redatto il 9.9.1946:

“…l’On. Moro respinge, con l’affermazione dell’autonomia e della priorità della persona umana, l’idea di uno stato totalitario in senso stretto, come una entità a sé stante che determini essa stessa i criteri di moralità ai quali l’uomo deve ispirarsi. Non si tratta di limitare il potere esecutivo soltanto, si tratta di limitare anche il potere legislativo di fronte a determinate aberrazioni. Occorre soprattutto affermare la dignità della persona umana, senza sminuire però l’autorità dello Stato, creando anzi uno Stato forte e realizzando una giustizia forte. Respinta l’idea dello Stato come entità a sé stante, sostiene la necessità di affermare la dignità dello Stato democratico, espressione di un sistema di realizzazioni umane di cui l’uomo è il punto essenziale di riferimento.

l’On. Lucifero è d’accordo sulla necessità di uno Stato forte, nel senso che la forza dello Stato debba garantire i diritti della libertà dei cittadini. Diritti che, a scanso di ogni equivoco, devono essere affermati nella Costituzione con la maggiore chiarezza. Non è soltanto il potere esecutivo che può violare questi diritti, ma anche quello legislativo, anche quello giudiziario, ed anche il quarto potere, quello economico. A suo avviso, è soprattutto dal quarto potere che occorre difendere le libertà dei cittadini, in quanto lo Stato deve rimanere lo Stato di tutti, non lo Stato di una classe…”

Il Quarto potere… la quarta rivoluzione industriale preconizzata ed ardentemente voluta, sulla pelle della popolazione mondiale, dalle elìte che governano il mondo e che recentemente si sono riunite a Davos, era considerato dai nostri Padri Costituenti il nemico dell’”uomo”, inteso quest’ultimo quale “punto essenziale di riferimento” dello Stato di Diritto, a cui si contrappone l’odierno Stato Etico, rappresentazione del regime sanitario in atto.

In un lemma, la “Somatocrazia”, che si è instillata nelle menti dei nostri governanti e di tanti concittadini e da cui forse solo una nuova, degna ed onesta Costituente potrà fungere in futuro da contraltare, ai fini del ripristino della Res Publica a misura d’uomo, nel più ampio rispetto dei diritti naturali.

Ad maiora

Avv. Valeria Panetta 

È ormai noto da mesi lo studio svedese che ha dimostrato come in una linea cellulare epatica umana l’mRNA del vaccino Pfizer potesse essere trascritto,da una opportuna trascrittasi inversa, in DNA e quindi essere potenzialmente integrabile nel genoma cellulare con conseguenze ignote -“Intracellular reverse transcription of Pfizer mRNA vacciné in vitro in human liver cell line”pubblicato da MDPI- E ora abbiamo lo studio che conferma che proteina spike ed mRNA del virus Sars-Cov2 migrano e penetrano nel nuclei delle cellule potendo ben interferire col materiale genetico. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.09.27.509633v1

Ma il punto è: se lo fanno spike ed mRNA virali ovviamente vale lo stesso per quelli vaccinali. Chi confuta spieghi il perché e gli si darà un nobel solo per l’ “arrampicatio specchis”!

Cosa succede? Spike ed mRNA potrebbero agire sul nostro DNA. Per esempio la proteina spike avrebbe la capacità di interferire, inibendoli, con enzimi che riparano il nostro DNA https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm articolo frettolosamente ritirato😛😛🤫🤫 mentre l’mRNA nel nucleo potrebbe essere trascritto in DNA (tramite la trascrittasi inversa) ed integrato nel nostro genoma. Ricordiamo che non sono stati condotti studi sulla genotossicità e cancerogenicità di tali prodotti e questi nuovi altri studi rendono ancora più inquietante 

tale manchevolezza. In sintesi questi profarmaci fanno produrre al nostro organismo -e non sappiano per quanto tempo e in quali cellule- una tossina. Per fortuna quando si tratta del virus le difese immunitarie lo eliminano prontamente, ma il vaccino aggira le difese (infatti l’mRNA del vaccino riguardante la spike è modificato rispetto a quello virale ) e può entrare, a causa della sua particolare composizione e per la via di somministrazione in tante cellule diverse e indurle alla produzione della spike, mentre il virus viene attaccato direttamente dalle cellule di difesa immunitarie (macrofagi e cellule dendritiche) e quindi elaborato per stimolare l’immunità specifica detta adattativa. Il contenuto del vaccino entra in tutte le cellule e ne determina la capacità di produrre la proteina spike che viene esposta sulla membrana cellulare e riconosciuta come estranea dai linfociti specifici che attaccano le stesse cellule che la espongono riconoscendola come estranea all’organismo, da qui il conseguente possibile danno e l’infiammazione.E questo è solo un altro dei meccanismi potenzialmente pericolosi, oltre quello di eventuale interferenza genetica, di questo nuovo approccio pseudovaccinale.   

Mino Corniola – Presidente Associazione Arbitrium

Le “scelte tragiche “ del diritto.

Come il giudice delle leggi sdogana il sacrificio umano quale soluzione eticamente possibile.

Ieri sera, con la soul sister Manola Bozzelli, co-vicepresidente Arbitrium, scandagliavamo   la sentenza n. 14, resa dalla Corte Costituzionale dell’1.12.2022 quando la mia attenzione è stata catalizzata dal seguente passaggio: “ …Questa Corte è sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari ….la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996). E’ stato, infatto, precisato che, “poichè tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto” (sentenza n. 118 del 1996)…la legge che impone l’obbligo della vaccinazione (…) compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto (…) “ (sentenza n. 118 del 1996).

Alla lettura di queste frasi, ho avuto la netta sensazione di sudare freddo e con respiro affannoso, ho proseguito la disamina delle ciniche parole di quelli, che dovrebbero essere gli strenui difensori della nostra Carta Costituzionale, sino a giungere a questo ulteriore passaggio, che mi ha fatto letteralmente sobbalzare dalla sedia: “ il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che “il perseguimento dell’interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate oltre il limite del normalmente tollerabile”…

“Oltre il limite del normalmente tollerabile….”

“Oltre il limite del normalmente tollerabile…”

Continuano ancora adesso a risuonarmi quelle parole: la normale tollerabilità, quei presupposti previsti da ultimo dalla pronuncia n. 5 del 2018 della Corte Cost. presieduta all’epoca da Marta Cartabia e che pure fanno da prodromo alla decisione della Consulta del 1.12.2022, sono state spazzate via in un secondo: è tutto tollerato, anche il sacrificio dell’uomo, che si è vaccinato per tutelare la collettività, e che perisce sotto i dardi dello scientismo, targato 2.0. 

Perchè dovete pure sapere, cari lettori, che il giudice delle leggi, incardinato sul più alto scranno giudiziale dalla politica di questi recenti anni e con in mano una sorta di scettro, che assomiglia ad una clava, ha chirurgicamente delineato le motivazioni delle scelte tragiche, che al legislatore sono consentite laddove sussista: “un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari” (testualmente da pag. 16) “…il legislatore deve muoversi lungo due direttrici principali la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l’adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini…”.

Ma il coup de theatre, da “supercazzola con scappellamento da tergo “, lo riscontriamo, laddove la Consulta insiste nel voler avvalorare il concetto di sacrificio individuale e nella specie dell’homo italicus, piegato all’interesse della collettività “ …nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente..”.

Della serie: per il bene della collettività, il legislatore “patrigno” ti propina obbligatoriamente una terapia, non scevra da implicazioni gravi sulla tua salute e lo fa anche per il presunto benessere tuo, per il mio  e per quello di tutti… con il bene placito della matrigna Consulta, che in adorazione del legislatore “patrigno”, avalla ogni sua scelta, anche quella “tragica del diritto” !

Ho concluso di esaminare la pronuncia ad ora molto tarda e confesso di aver faticato a prendere sonno, ma ricordo nitidamente il sogno che ho fatto: ero in un museo messicano, che in effetti avevo visitato tanti anni fa ed osservavo la teca in vetro, all’interno della quale giaceva la mummia grandemente rimpicciolita di una giovane donna, vissuta secoli e secoli fa, sacrificata al mostro del lago (che all’epoca era considerato un Dio) per il bene della collettività locale.

Nel sogno, la mummia mi sorrideva e mi esortava a scappare, le sue parole furono: “ fuggi via lontano dall’uomo che si crede un Dio”.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cronaca/454028/corte-costituzionale-su-obbligo-vaccinale-sacrificio-individuale-in-nome-della-solidarieta-orizzontale.html#.Y-jCT8HpLXY.whatsapp

Ad maiora…

Valeria Panetta

Carissimi, abbiamo appena inviato la lettera di Emanuele, 14 anni al presidente Mattarella e alla senatrice Segre. Abbiamo creato una mail:

come.emanuele@gmail.com

Di concerto a tanti altri professionisti e associazioni, abbiamo dato vita al progetto “Come Emanuele” che vuole raccogliere testimonianze di tutti i ragazzini che hanno sofferto perché emarginati ed estromessi dalla vita di relazione (scuola, sport, trasporto, tempo libero, esercizi commerciali) perché privi di green pass rafforzato ma anche di tutti i ragazzini che, proprio avendo il documento (come lo chiama Emanuele) hanno avuto danni da vaccino anti-Covid19.
Emanuele è un fantomatico ragazzino di 14 anni, che viene fuori dalla nostra penna.
Volutamente lui non usa parole come “green pass”, “vaccino”, “effetti avversi” ma nel suo racconto, scandito dalle ore di due diversi giorni, osserva  senza capirlo (in quel “boh” tutto il suo smarrimento) quello che, ad un certo punto, più che follia degli adulti gli sembra cattiveria. E degli adulti non si fida più perché nessuno lo difende, non il suo allenatore di calcio e non la sua professoressa che, invece, parla di rispetto delle regole. Ma lui quelle regole non le capisce perché non hanno un senso nelle sue semplici ma esaustive riflessioni. Così parla di tutto, pur senza menzionare nulla. Parla dell’esclusione, dell’umiliazione, dell’incomprensibilita’ di quanto accade, parla  sinanche della guarigione da covid e degli effetti avversi del suo amico Enrico Maria che, diversamente da lui, il documento ce l’ha.
Vorremmo rappresentarlo alle proiezioni di INVISIBILI, cercando ragazzini che vogliano interpretare il testo. E vorremmo farne una raccolta di testimonianze, tutte su questo tema e tutte di ragazzi.
Avremo bisogno della nostra stampa e anche delle nostre TV. E di voi. Chi vuol darci una mano è il benvenuto, ci scriva alla mail come.emanuele@gmail.com
Emanuele è figlio di tutti noi, è figlio di un’Italia che non vogliamo mai più e allora è essenziale la memoria, è essenziale non dimenticare. Solo così la storia non potrà ripetersi.
Associazione Arbitrium & Friends….

https://t.me/associazionearbitrium

L’ASSOCIAZIONE ARBITRIUM è onorata di rappresentare la voce degli INVISIBILI a nome del Comitato Ascoltami e di tutti coloro che, danneggiati da vaccino, a gran voce invocano il riconoscimento della stessa dignità di persone ammalate, rivendicando dalle Istituzioni  la predisposizione urgente di  di esami diagnostici validati e di cure gratuite perché I DANNEGGIATI DA VACCINO COVID-19 ESISTONO! 

L’azione parte dell’Emilia Romagna, ma sarà immediatamente estesa a tutte le regioni d’Italia, alle Direzioni Sanitarie Regionali, agli OMCeO di ciascuna provincia nonché alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Salute e alla FINOMCeO.

Ringraziamo tutti i sottoscrittori tra associazioni, comitati, sindacati e liberi professionisti del settore medico-scientifico e legale coi quali da mesi condividiamo azioni congiunte per dar forza alla resistenza e maggior voce alla richiesta di giustizia.

#nonpraevalebunt