È ormai noto da mesi lo studio svedese che ha dimostrato come in una linea cellulare epatica umana l’mRNA del vaccino Pfizer potesse essere trascritto,da una opportuna trascrittasi inversa, in DNA e quindi essere potenzialmente integrabile nel genoma cellulare con conseguenze ignote -“Intracellular reverse transcription of Pfizer mRNA vacciné in vitro in human liver cell line”pubblicato da MDPI- E ora abbiamo lo studio che conferma che proteina spike ed mRNA del virus Sars-Cov2 migrano e penetrano nel nuclei delle cellule potendo ben interferire col materiale genetico. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.09.27.509633v1

Ma il punto è: se lo fanno spike ed mRNA virali ovviamente vale lo stesso per quelli vaccinali. Chi confuta spieghi il perché e gli si darà un nobel solo per l’ “arrampicatio specchis”!

Cosa succede? Spike ed mRNA potrebbero agire sul nostro DNA. Per esempio la proteina spike avrebbe la capacità di interferire, inibendoli, con enzimi che riparano il nostro DNA https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm articolo frettolosamente ritirato😛😛🤫🤫 mentre l’mRNA nel nucleo potrebbe essere trascritto in DNA (tramite la trascrittasi inversa) ed integrato nel nostro genoma. Ricordiamo che non sono stati condotti studi sulla genotossicità e cancerogenicità di tali prodotti e questi nuovi altri studi rendono ancora più inquietante 

tale manchevolezza. In sintesi questi profarmaci fanno produrre al nostro organismo -e non sappiano per quanto tempo e in quali cellule- una tossina. Per fortuna quando si tratta del virus le difese immunitarie lo eliminano prontamente, ma il vaccino aggira le difese (infatti l’mRNA del vaccino riguardante la spike è modificato rispetto a quello virale ) e può entrare, a causa della sua particolare composizione e per la via di somministrazione in tante cellule diverse e indurle alla produzione della spike, mentre il virus viene attaccato direttamente dalle cellule di difesa immunitarie (macrofagi e cellule dendritiche) e quindi elaborato per stimolare l’immunità specifica detta adattativa. Il contenuto del vaccino entra in tutte le cellule e ne determina la capacità di produrre la proteina spike che viene esposta sulla membrana cellulare e riconosciuta come estranea dai linfociti specifici che attaccano le stesse cellule che la espongono riconoscendola come estranea all’organismo, da qui il conseguente possibile danno e l’infiammazione.E questo è solo un altro dei meccanismi potenzialmente pericolosi, oltre quello di eventuale interferenza genetica, di questo nuovo approccio pseudovaccinale.   

Mino Corniola – Presidente Associazione Arbitrium

Le “scelte tragiche “ del diritto.

Come il giudice delle leggi sdogana il sacrificio umano quale soluzione eticamente possibile.

Ieri sera, con la soul sister Manola Bozzelli, co-vicepresidente Arbitrium, scandagliavamo   la sentenza n. 14, resa dalla Corte Costituzionale dell’1.12.2022 quando la mia attenzione è stata catalizzata dal seguente passaggio: “ …Questa Corte è sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari ….la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996). E’ stato, infatto, precisato che, “poichè tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto” (sentenza n. 118 del 1996)…la legge che impone l’obbligo della vaccinazione (…) compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto (…) “ (sentenza n. 118 del 1996).

Alla lettura di queste frasi, ho avuto la netta sensazione di sudare freddo e con respiro affannoso, ho proseguito la disamina delle ciniche parole di quelli, che dovrebbero essere gli strenui difensori della nostra Carta Costituzionale, sino a giungere a questo ulteriore passaggio, che mi ha fatto letteralmente sobbalzare dalla sedia: “ il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che “il perseguimento dell’interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate oltre il limite del normalmente tollerabile”…

“Oltre il limite del normalmente tollerabile….”

“Oltre il limite del normalmente tollerabile…”

Continuano ancora adesso a risuonarmi quelle parole: la normale tollerabilità, quei presupposti previsti da ultimo dalla pronuncia n. 5 del 2018 della Corte Cost. presieduta all’epoca da Marta Cartabia e che pure fanno da prodromo alla decisione della Consulta del 1.12.2022, sono state spazzate via in un secondo: è tutto tollerato, anche il sacrificio dell’uomo, che si è vaccinato per tutelare la collettività, e che perisce sotto i dardi dello scientismo, targato 2.0. 

Perchè dovete pure sapere, cari lettori, che il giudice delle leggi, incardinato sul più alto scranno giudiziale dalla politica di questi recenti anni e con in mano una sorta di scettro, che assomiglia ad una clava, ha chirurgicamente delineato le motivazioni delle scelte tragiche, che al legislatore sono consentite laddove sussista: “un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari” (testualmente da pag. 16) “…il legislatore deve muoversi lungo due direttrici principali la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l’adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini…”.

Ma il coup de theatre, da “supercazzola con scappellamento da tergo “, lo riscontriamo, laddove la Consulta insiste nel voler avvalorare il concetto di sacrificio individuale e nella specie dell’homo italicus, piegato all’interesse della collettività “ …nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente..”.

Della serie: per il bene della collettività, il legislatore “patrigno” ti propina obbligatoriamente una terapia, non scevra da implicazioni gravi sulla tua salute e lo fa anche per il presunto benessere tuo, per il mio  e per quello di tutti… con il bene placito della matrigna Consulta, che in adorazione del legislatore “patrigno”, avalla ogni sua scelta, anche quella “tragica del diritto” !

Ho concluso di esaminare la pronuncia ad ora molto tarda e confesso di aver faticato a prendere sonno, ma ricordo nitidamente il sogno che ho fatto: ero in un museo messicano, che in effetti avevo visitato tanti anni fa ed osservavo la teca in vetro, all’interno della quale giaceva la mummia grandemente rimpicciolita di una giovane donna, vissuta secoli e secoli fa, sacrificata al mostro del lago (che all’epoca era considerato un Dio) per il bene della collettività locale.

Nel sogno, la mummia mi sorrideva e mi esortava a scappare, le sue parole furono: “ fuggi via lontano dall’uomo che si crede un Dio”.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cronaca/454028/corte-costituzionale-su-obbligo-vaccinale-sacrificio-individuale-in-nome-della-solidarieta-orizzontale.html#.Y-jCT8HpLXY.whatsapp

Ad maiora…

Valeria Panetta

In questo articolo vengono riportati i dati dell’istituto tedesco di statistica relativamente alle morti rapportate alle vaccinazioni antiCovid19 nel 2021 e se ne ricava un confronto con le morti attribuite a reazioni avverse ai vaccini nel periodo dal 2003 al 2020, nonché il tasso per 100.000 persone vaccinate o per 100.000 dosi di vaccino inoculate (si badi che 100.000 dosi non riguardano necessariamente 100.000 persone perché una persona può fare più di una dose ovviamente). Come si può vedere dalla prima figura nel periodo 2003-2020 solo nel 2009 c’è stato un picco di 10 decessi rapportato al vaccino contro l’influenza cosiddetta suina, contro i 460 decessi del 2021, quindi(Fig.2) a fronte di 39 decessi in 18 anni se ne sono avuti 460 in un solo anno. Tutto questo al netto della riconosciuta sotto segnalazione delle reazioni avverse che è stimata mediamente ad almeno 100 volte, il che significa che bisogna moltiplicare per 100 i dati stessi. In ogni caso considerato che i vaccinati erano stati circa 60 milioni il tasso di mortalità età di 0,76per 100.000 ossia 1 ogni 131.000 persone ovvero considerate le dosi (153 milioni circa) 1 ogni 335.000 dosi e considerato tre dosi per ciclo 1 decesso ogni 112.000 vaccinati completi). Questi dati già da soli risultano essere di moltissimo superiori a quelli riportati per sottolineare la sicurezza di tali prodotti che erano di 1 decesso ogni milione di vaccinati e sono fortemente sottostimati per i motivi di sottovalutazione dei sistemi passivi di segnalazione. Basti pensare che sempre in Germania dall’inizio della vaccinazione anticovid ci sono state oltre 32.000 morti improvvise in eccesso rispetto agli anni precedenti (come si vede nella terza figura). Se di queste morti se ne possono attribuire un certo numero alla somministrazione dei vaccini è chiaro che i dati diventano ancora più preoccupanti. E parliamo soltanto di decessi e non di altri effetti gravi e invalidanti. Alla luce di tali dati e dell’efficacia limitata di tali prodotti, il principio di precauzione imporrebbe una revisione delle indicazioni e delle raccomandazioni all’uso su larga scala di tali prodotti.

https://www.sabinopaciolla.com/il-governo-tedesco-conferma-460-decessi-da-vaccino-per-il-2021/

MINO CORNIOLA, Presidente Associazione Arbitrium

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OCCHIO AI NUMERI

 Per presentare i risultati di studi che riguardano i  trattamenti farmacologici esistono una serie di unità di misura che possono essere scelte, a discrezione di chi li presenta,  a seconda di quale sia l’aspetto che si vuole rimarcare. Infatti spesso la scelta non è casuale, perché dal modo in cui vengono presentati i risultati dei trial varia la percezione che si può dare dell’efficacia di un trattamento. In particolare, spesso  il trattamento viene percepito come più efficace se i risultati vengono presentati con misure di efficacia relativa, fenomeno noto come framing.  Perciò è utile avere dimestichezza con tali parametri senza, per questo essere esperti di statistica. Parleremo di evento per indicare la malattia contro cui il trattamento viene sperimentato.  Le due unità di misura da cui discendono gli altri sono la EER e la CER.(vedi fig.1 e tab.A)

EER(experimental event rate)=incidenza, tasso o rischio dell’evento(malattia) nel gruppo sottoposto a trattamento che si ottiene  dividendo i casi dell’evento nel gruppo dei trattati  per il numero totale  di persone di tale gruppo.

CER(control event rate)=incidenza,tasso,rischio dell’evento nel gruppo di controllo ossia non sottoposto al trattamento, che si ottiene dividendo il numero di casi dell’evento(malattia)nel  gruppo non trattato(placebo) per il numero di persone di tale gruppo. Tale unità di misura viene anche chiamata rischio di partenza ossia il rischio in assenza di trattamento.

RR( rischio relativo)= rapporto tra il rischio dell’evento(malattia)nel gruppo trattato diviso lo stesso  rischio nel gruppo di controllo. Viene espresso in valori decimali .

RRR(riduzione relativa del rischio)=esprime la riduzione proporzionale del rischio dell’evento nel gruppo dei trattati rispetto al gruppo di controllo e viene espressa in valore percentuale e in altre parole  indica di quale percentuale si riduce il rischio di partenza(rischio in assenza di trattamento) in seguito al trattamento.

RR dà una misura di quale sia il rischio rimanente dell’evento(malattia)nei pazienti trattati. Mentre RRR ci dice quale sia la percentuale di riduzione del rischio di partenza nei soggetti trattati, ossia quale parte del rischio di partenza viene eliminata, cancellata dal trattamento in esame.

Da quello che abbiamo detto si capisce chiaramente che RRR essendo la riduzione percentuale del rischio di partenza dipende da quanto sia grande il rischio di ammalarsi in assenza di trattamento, per cui se tale rischio di base (partenza) risulta basso allora l’RRR per quanto alto possa essere  indicherà  un effetto di riduzione trascurabile e  non darà una misura reale della portata del trattamento ma tenderà a sopravvalutarlo.

ARR= riduzione assoluta del rischio nel gruppo dei trattati rispetto ai controlli. Viene espresso in valori decimali. Indica la percentuale di persone che hanno evitato cioè non hanno sviluppato l’evento(malattia) in seguito al trattamento.O se vogliamo quanti in più avrebbero, mostrerebbero  l’evento(malattia) in assenza del trattamento.

NNT=Indica il numero di soggetti da trattare per prevenire un caso di evento(malattia). E’ chiaro che tanto più piccolo è NNT tanto più efficace sarà il trattamento e viceversa se per evitare un unico caso è necessario sottoporre molte persone al trattamento allora la sua efficacia è scarsa.

Ora diamo un’occhiata a tre diversi studi indicati nella fig.1.

Nello studio A su 10.000 persone trattate, nel periodo di studio, si è verificato 1 caso contro i 10 casi nel gruppo di 10.000 di controllo. Nello studio B si sono avuti 10 casi tra i trattati e 100 nel gruppo di controllo, nello studio C ci sono 100 casi tra i trattati e 1000 nei controlli .Come si vede nella fig.2 la RRR non varia ed infatti è sempre il 90% e ovviamente non varia neppure la RR che è misura complementare, mentre variano la CER e la EER che crescono in egual misura di 10 e 100 volte nello studio B e C rispettivamente. La ARR passa dallo 0,09% dello studio A allo 0,9% del trial B per diventare il 9% nello studio C, quindi vuol dire che si passa gradualmente ad un numero più alto di persone salvate dal trattamento( ossia che hanno evitato l’evento, la malattia grazie al trattamento)ossia da 9 su 10.000(studioA), a 90 su 10.000(studio B) a 900 su 10.000(studioC)e pertanto si comprende come con una stessa efficacia relativa ossia stesso RRR si abbia un effetto molto diverso in termine di persone salvate dal trattamento ( ossia persone che hanno evitato la malattia)con un numero tanto maggiore quanto più grande è il rischio di partenza ossia il rischio di avere l’evento(malattia) in assenza di trattamento. Perciò in presenza di un rischio di base basso è chiaro che l’efficacia relativa tende a sopravvalutare l’importanza, la rilevanza del trattamento. D’altra parte la ARR( la differenza assoluta di incidenza) dipende dal tempo di durata dello dello studio per cui potrebbe, per esempio,  aumentare se  il rischio di partenza in assenza di trattamento aumenta nel gruppo non trattato col passare del tempo, anche in egual misura percentuale dell’aumento del rischio nel gruppo dei trattati, e perciò  il numero totale di persone che hanno evitato la malattia grazie al trattamento cresce in proporzione, come visto nei tre studi mostrati che in teoria potrebbero essere tre fasi distinte nel tempo di uno stesso studio. Ovviamente l’NNT che è l’inverso del ARR ha lo stesso significato con la differenza che più grande è l’ARR più piccolo sarà l’NNT.

In conclusione la conoscenza di tutti questi parametri consente una valutazione più giusta ed equilibrata  della validità di un trattamento, mentre sottolinearne uno a discapito di altri tradisce spesso la volontà di spostare l’attenzione su ciò a cui maggiormente si tiene che venga evidenziato.

MINO CORNIOLA, Presidente Associazione Arbitrium.

Le delibere emesse dalla Commissione Europea in data 21.12.2020 e successivamente in data

06.01.2021 avevano autorizzato (non approvato) in via condizionata l’immissione sul mercato dei

c.d. vaccini a mRna anti covid-19: il Comirnaty/Pfizer e lo Spikevax/Moderna.

Non mi attarderò a specificare, al momento, su quali categorie della popolazione italiana furono

imposti gli inoculi, nei mesi successivi a quelle determine, nè sulle età anagrafiche dei cd.

vaccinabili, cui venne consigliato od imposto gradualmente e nel tempo il prodotto c.d. vaccino.

Giova, invero, in questa sede, porre l’accento sulle condizioni imposte dalla Commissione

Europea, ai fini della immissione in commercio del prodotto c.d. “vaccinale”: le delibere infatti

richiamano il Regolamento n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio omonimo,

emesso il 31.03.2004 e modificato -guarda caso- a fine anno 2018, con il regolamento UE n.

2019/5.

In particolare, la delibera del 21.12.2021 al punto 3. così recita: “ L’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale “Comirnaty” – Vaccino a mRna contro COVID-19 (modificato a livello dei

nucleosidi) dovrebbe pertanto essere rilasciata subordinatamente a determinate condizioni, in conformità

all’articolo 14bis del regolamento (CE) n. 726/2004 e al regolamento (CE) n. 507/2006…”.

Rammentiamo, per inciso, che a livello europeo il prodotto è volto a prevenire la malattia e non

l’infezione, come erroneamente propugnato dal nostro governo, che con i DD.LL. n- 44/21 e n.

52/21 e ss.mm.ii. ha imposto il farmaco, al fine di evitare la diffusione del virus.

Affinando ulteriormente la disamina della tematica de qua -e per chiarezza del lettore,- l’articolo

14-bis espressamente citato dalla delibera europea si riferisce:

1) in primis, ai “pazienti”, ovvero a tutti coloro che necessitano di cure mediche, per l’appunto e

non all’intera platea nazionale, composta dai 60 milione di italiani;

2) il prodotto, giacchè non integralmente sperimentato in ogni sua fase (la norma si riferisce ad

una tempistica, che precede la presentazione di dati clinici dettagliati) coinvolge esigenze mediche

insoddisfatte di detti pazienti, colpiti anche potenzialmente (cfr. il lemme “prevenire” al punto 1.

dell’art. 14-bis) da malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, per le quali: “…2….. non

esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nell’Unione o, … apporterà

un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti…”;

3) ed ora veniamo al punto nodale della tematica: la norma sempre al punto 1. disciplina i

presupposti dell’autorizzazione in oggetto: “… a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità

immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari

dati supplementari…”.

In sostanza, i benefici (e non i “bonifici” elargiti a questo od a quel viro-star da marciapiede

mediatico, i cui c.v. evidenziano i conflitti di interesse con le case farmaceutiche) devono superare

i rischi connessi e correlati al medicinale non ancora approvato.

Il tenore della norma, invero di discreta lunghezza, è vieppiù chiaro, man mano si procede nella

sua disamina. Infatti, il punto 5. specifica gli obblighi del titolare di un’autorizzazione

all’immissione in commercio condizionata, che dovrà necessariamente ed a pena della mancata

approvazione del farmaco “completare gli studi in corso o condurre a nuovi studi al fine di confermare che

il rapporto rischio/beneficio è favorevole…”.

Il foglietto illustrativo redatto dalle case farmaceutiche ed il riassunto delle caratteristiche del

prodotto dovranno obbligatoriamente rendere edotto chiunque del rilascio dell’autorizzazione

subordinata a condizione sospensiva e dulcis in fundo, l’autorizzazione così rilasciata avrà valida

massima di un anno, rinnovabile (fin tanto non verranno esperite tutte le fasi di studio, quindi nella

specie per Comirnaty fino all’anno 2024 e per Spikevax fino al 2023).

Sui punti che precedono e sui benefici dell’inoculazione di un farmaco impropriamente definito

vaccino -per una molteplice serie di motivi, che approfondiremo in altra occasione- occorrerebbe

stendere un pietoso velo: è dato empirico, noto alla stragrande maggioranza della popolazione

“mondiale” come Comirnaty e Spikevax, in dosi omologhe o etereloghe poco importa, non solo

non prevengano la malattia, ma neppure proteggano dalle forme più severe della medesima

COVID-19.

A tacere per ora, giacchè argomentazione complessa da approfondire più avanti, delle mancate

terapie domiciliari, va ribadito che, al netto dell’inefficacia del prodotto ai fini prefissati e desiderati

da case produttrici e governo nazionale, i benefici, risibilissimi e solo in minima parte

concretamente realizzabili, sono superati di gran lunga dai potenziali e purtroppo reali effetti

avversi: le così definite conseguenze nefaste e sistemiche, che il c.d. vaccino produce agli organi

vitali del soggetto, cui è stato inoculato. In particolare, risultano segnatamente interessati: il cuore

ed i vasi sanguigni, con produzione di peri-miocarditi, infarti del miocardio e trombosi di diversi

distretti, nonché il sistema nervoso. Mentre il probabile abbattimento delle difese immunitarie

sarebbe responsabile dei moltissimi casi di Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio) riscontrati nei

vaccinati (per inciso: avrete notato che da una manciata di mesi si assiste alla pubblicità -sui canali

televisivi di Stato- di un vaccino apposito contro il fuoco di Sant’antonio; recita un proverbio: “ a

pensar male si fa peccato ma a volte ci si piglia…”). La riduzione dell’immunità c.d. “innata” non può escludersi sia addirittura foriera della riaccensione di malattie tumorali, che precedentemente

erano tenute sotto controllo (c.d.“slatentizzazione”).

Giova ribadire, peraltro, come “gli studi in corso” (rectius, farmacovigilanza attiva), che la norma

anzi richiamata, al punto 5. impone ai fini del rilascio e della permanenza dell’autorizzazione

condizionata, non siano trasparenti, nè verificabili. Nessun ricercatore o scienziato, che ne abbia

fatto richiesta, è stato reso edotto degli esiti di detti doverosi approfondimenti empirici e scientifici

e, ciò nonostante, il prodotto c.d. vaccino è stato autorizzato e persino consigliato ai minori, dai 5

ai 18 anni ed alle donne gravide ed in fase di allattamento (per inciso, è sufficiente leggere le schede

tecniche dei “vaccini” SpikeVax e Comirnaty allegate anche alle circolari del Ministero della

Salute, per verificare come si sia proceduto senza dovuta prudenza a vaccinare le donne gravide

nonostante sia riportato che “i dati relativi all’uso del vaccino in donne in gravidanza sono limitati. Gli

studi sugli animali non indicano effetti dannosi…”: studi limitati e studi sugli animali! Occorre

aggiungere altro?!).

In sostanza e nella totale assenza di studi di genotossicità e cancerogenicità, si è indotta la

popolazione, in gran parte sana (e comunque sui fragili non vi era stata alcuna sperimentazione,

si badi bene, che potesse tener conto delle interazioni del cd. vaccino con altri farmaci in corso

d’assunzione né con altre comorbilità!) alla somministrazione di un farmaco, che potrebbe

addirittura interferire col genoma delle cellule riceventi, atteso che la parte genetica dei vaccini,

che inducono alla produzione di proteina Spike può trascriversi inversamente nel DNA umano,

fino a produrre effetti imprevedibili (cd. trascrittasi inversa che pure è stata dimostrata, da uno

studio svedese, sulle cellule epatiche https://comedonchisciotte.org/dimostrata-la-trascrittasiinversa-

cn-il-vaccino-pfizer-seri-interrogativi-sulla-genotossicita/ ed anche:

https://t.me/PaoloBellavite/3281

Gli enti autorizzati in via condizionata, per giunta, hanno inteso inopinatamente e con una

prosaica giustificazione (motivi “etici”) sottoporre ad inoculo del prodotto vaccinale pure il c.d.

“gruppo di controllo”, cui era stato somministrato in doppio cieco (quindi ad insaputa di

“inoculato” e medico vaccinatore) il “placebo”.

A questa stregua, purtroppo, non sussistono termini di confronto, atti a verificare e monitorare (il

c.d. “follow up”) l’insorgenza e l’incidenza di patologie d qualsivoglia tipo e grado (pure la covid-

19) e la loro intensità e virulenza nel gruppo dei vaccinati ed in quello dei “non realmente”

vaccinati.

A nulla sinora sono valsi i FOIA e le varie istanze di accesso a detti presunti studi -che avrebbero

dovuto essere condotti dai “titolari delle autorizzazioni condizionate”- presentati da volenterose

associazioni di categoria e da autorevoli Medici ed Avvocati, in prima linea, il cui unico fine è

quello di far emergere la verità in tutta la sua pienezza dirompente, foss’anche quella più cruda ed

agghiacciante, pur di rendere finalmente consapevole la popolazione tutta.

L’agenzia del farmaco europea (EMA) e la nostra AIFA hanno opposto un secco rifiuto

all’ostensione delle relazioni intermedie e degli PSUR (Periodic Safety Update Report) – Rapporto

Periodico di Aggiornamento sulla Sicurezza – che costituisce una valutazione periodica del

rapporto beneficio-rischio di un medicinale e fornisce un’analisi della sua sicurezza ed efficacia

durante il suo ciclo di vita.

Parrebbe che EMA abbia addirittura decretato, in modo alquanto specioso, che sia contrario

all’interesse pubblico e/o sia soggetto a segreto militare (secretazione) il dato periodico

sull’efficacia del prodotto che, come anzi esposto ed imposto dall’art. 14bis del regolamento (CE)

n. 726/2004, costituisce la condizione minima per la permanenza dell’autorizzazione

condizionata.

A chiusa -trattandosi di concetto di primaria importanza, ai fini della valutazione di benefici e

rischi dell’inoculazione del prodotto de quo- occorre sottolineare che le varianti, prodotte dai

vaccinati medesimi (Dott. Ricciardi docet all’uopo, ma pure il Prof. Bizzarri ha approfondito la

tematica), sono fortunatamente e gradualmente sempre meno virulente, rispetto all’originario

ceppo di Wuhan. Per contro, il rischio di contrarre patologie invalidanti, in correlazione alla

somministrazione del farmaco sperimentale, è di gran lunga superiore a quello di contrarre la

malattia covid-19, con effetti nefasti sulla propria salute.

E così, al netto del fatto che è ormai notorio che la covid avrebbe potuto essere curata a domicilio

con antinfiammatori, riducendo per ciò stesso l’ospedalizzazione del 90%, mentre –ahinoi- il

prodotto sperimentale viene ulteriormente consigliato persino ai minori, se non addirittura

reiteratamente imposto ai sanitari da quasi due anni.

L’auspicio è che si trovi un “giudice a Roma”, in alternativa all’omologo berlinese di brechtiana

memoria e che si dia finalmente il via al più grande processo per “crimini contro l’umanità”, dopo

Norimberga.

Ad maiora…

Per Associazione Arbitrium

Avv. Valeria Panetta

La leggenda popolare racconta che, quando il popolo francese si presentò sotto i palazzi del Re, urlando a gran voce “Maestà, abbiamo fame”, la Regina Maria Antonietta ribattè con un vergognoso:” dategli le brioche”, con tono di supposto scherno all’indirizzo dei poveri affamati, che in seguito la ghigliottinarono.

Oggi, purtroppo o per sfortuna, il Popolo italiano -per non disquisire dei cugini francesi- non è affamato, o meglio, non ancora ‘si tanto da recarsi minaccioso sotto i palazzi governativi, occupati pro tempore dal draconiano “lacrime e sangue”, attuale innominabile primo ministro.

Ciò  non significa che il Popolo –sovrano, in base alla nostra dimenticata, quanto vituperata Carta Costituzionale- non possa risvegliarsi dal sonno profondo, in cui -complici anche gli assetti governativi ed i media di regime- è caduto da diversi anni.

Ciò che appare ictu oculi evidentissimo è il netto e totale scollamento fra gli occupanti i palazzi istituzionali e il Popolo Sovrano; fra alcuna magistratura ed il Popolo Sovrano; fra certa politica ed il sempre sovrano Popolo.

A fronte di un magistrato “risvegliato” (da ultimo la Dott.ssa Zanda del Tribunale di Firenze), che in limine litis ricorda i principi inviolabili dettati dalla Costituzione, la nostra Bibbia, riscontriamo la presenza, purtroppo, di tanti altri che ancora oggi, all’alba di due anni e mezzo dall’inizio della farsa pandemica, si permettono ancora di riferire che i farmaci c.d. “vaccini” sono “sicuri e affidabili”… perchè lo dicono EMA ed AIFA (vedi ex plurimis: Sez. IX del Tribunale di Milano ed annessa Corte di Appello meneghina).

Ebbene si, cari amici, esistono ancora giudici convinti che il vaccino sia cosa “buona e giusta” e che vada inoculato persino ai minorenni, sulle nostre giovani generazioni, sul nostro futuro, con buona pace di tutti i danneggiati, grandi e piccini, che da tempo chiedono a gran voce la formazione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui gravi effetti avversi provocati dei prodotti sperimentali.

Decenni fa, vennero processati gli “scienziati” nazisti, aguzzini in camice bianco, per aver condotto esperimenti sulla pelle di tanta povera gente, in quello che divenne noto come l’Olocausto, un sostanziale genocidio, che ricordiamo ogni anno con vergogna e ribrezzo.

Si aprì un processo a Norimberga e vennero impiccati gli immondi orchi, responsabili di torture persino sui più piccoli, rei di non appartenere alla razza ariana. Il Popolo anche in quel caso sapeva, ma faceva lo “str…uzzo” metteva la testa sotto la sabbia, insomma.

Chissà quando, ma credo in un tempo non troppo lontano, assisteremo all’apertura di una “ Norimberga 2”, affinchè i responsabili tutti a livello globale degli orridi traffici e degli attuali sacrifici umani paghino per le loro malefatte.

Nessuno escluso, tantomeno i magistrati ed i politici complici della mattanza.

Ad maiora…

VP